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Rogito notarile: cos’è, come funziona e perché è fondamentale per comprare una casa
Il rogito notarile è l’atto pubblico redatto da un notaio con cui si trasferisce legalmente la proprietà di un immobile da un soggetto a un altro. È l’unico strumento previsto dall’ordinamento italiano per rendere valida una compravendita immobiliare.. Una volta sottoscritto e trascritto nei registri immobiliari, produce effetti reali e opponibili a terzi. Il notaio, quale pubblico ufficiale, garantisce la correttezza formale e sostanziale dell’atto, tutelando entrambe le parti.
Analizziamo per punti :
Requisito di validità: forma obbligatoria
Ai sensi dell’art. 1350 del Codice Civile, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili (come case, terreni, locali commerciali) devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, altrimenti sono giuridicamente nulli.
Questo significa che un semplice accordo scritto tra le parti, anche se firmato, non ha alcun valore legale per il trasferimento della proprietà se non è redatto nella forma richiesta dalla legge. Ancora meno valore ha un accordo verbale.
La norma tutela l’importanza e la delicatezza della compravendita immobiliare imponendo una forma solenne, cioè formalmente garantita, che assicuri l’intervento di un pubblico ufficiale (il notaio) e la possibilità di effettuare controlli di legalità, regolarità catastale, e libera disponibilità del bene. La forma, quindi, non è solo un dettaglio tecnico, ma una condizione necessaria per la validità stessa dell’atto.
Questa regola si fonda su una finalità di sicurezza giuridica e di certezza dei traffici immobiliari, valori fondamentali in ogni ordinamento civile evoluto.
Il ruolo del notaio e la funzione dell’atto pubblico
l rogito deve essere redatto da un notaio, cioè un pubblico ufficiale dotato di poteri certificativi. L’atto pubblico è un documento redatto secondo precise regole di legge e dotato di “fede privilegiata”, ovvero fa piena prova fino a querela di falso del suo contenuto.
Nel concreto, il notaio legge l’atto alle parti, accerta la loro identità, verifica la loro volontà e controlla la legalità dell’operazione. Il notaio è garante di legalità, imparzialità e terzietà: tutela sia il venditore che l’acquirente. Il rogito si conclude con la firma delle parti e del notaio, che lo conserva e ne rilascia copie conformi.
Prima del rogito, il notaio svolge una serie di controlli fondamentali:
- verifica la titolarità del venditore,
- controlla l’assenza di ipoteche o pignoramenti,
- accerta la conformità urbanistica e catastale dell’immobile,
- esamina eventuali vincoli, servitù o diritti di terzi.
Questi controlli garantiscono che l’acquirente acquisti un bene libero e conforme alla legge.
Trasferimento della proprietà
Il rogito ha come scopo fondamentale quello di trasferire la proprietà di un bene immobile da un soggetto a un altro. Non è un semplice contratto: è l’unico documento che ha efficacia reale, cioè produce direttamente il trasferimento della proprietà, a condizione che sia redatto nella forma richiesta dalla legge.
Il trasferimento della proprietà avviene al momento della firma del rogito. Non serve altro: non c’è bisogno della consegna materiale delle chiavi o del pagamento immediato, anche se spesso coincidono. La firma del rogito, dunque, è il momento giuridico in cui l’immobile cambia padrone.
Dopo la stipula, il notaio provvede alla trascrizione del rogito nei registri immobiliari, presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio. Questa trascrizione rende il trasferimento opponibile ai terzi, cioè pubblico, impedendo che altri possano rivendicare diritti sullo stesso bene in buona fede.
Pubblicità e opponibilità ai terzi
Dopo la stipula, il notaio provvede alla trascrizione del rogito nei registri immobiliari, presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio. La trascrizione è l’atto che conferisce pubblicità legale al trasferimento di proprietà, rendendolo conoscibile a chiunque e opponibile a terzi. In altre parole, solo con la trascrizione il nuovo proprietario è giuridicamente tutelato contro eventuali diritti incompatibili vantati da altri soggetti in buona fede (ad esempio un creditore del venditore che iscriva un’ipoteca successiva o un secondo acquirente).
Il rogito non è un preliminare
È importante distinguere chiaramente il rogito dal contratto preliminare (noto anche come “compromesso”), poiché hanno natura e funzione giuridica molto diverse. Spesso nella prassi immobiliare si attribuisce al preliminare un valore che in realtà non ha: il preliminare non trasferisce la proprietà, ma rappresenta un impegno reciproco delle parti a concludere in futuro il contratto definitivo, cioè il rogito. con il contratto preliminare (noto anche come “compromesso”).
Un preliminare può essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (è obbligatorio farlo entro 30 giorni dalla sottoscrizione), ma questa registrazione ha solo una funzione fiscale e non comporta effetti reali sul bene.
Esiste però anche il preliminare trascritto, che può essere stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e successivamente trascritto nei registri immobiliari. In questo caso, pur non trasferendo la proprietà, il contratto preliminare diventa opponibile ai terzi: ciò significa che tutela l’acquirente da eventuali atti pregiudizievoli posti in essere dal venditore dopo la sottoscrizione (come una seconda vendita o un’ipoteca).
Tuttavia, solo con la firma del rogito notarile la proprietà dell’immobile viene effettivamente trasferita all’acquirente. Il rogito ha quindi effetto reale pieno, mentre il preliminare (anche trascritto) ha solo effetti obbligatori e protettivi ma non traslativi.
Aspetti fiscali e tecnici
Dopo la firma del rogito, ci sono alcuni adempimenti fiscali e pratici che devono essere eseguiti per completare correttamente il trasferimento di proprietà. A occuparsene è sempre il notaio, che segue tutta la procedura per conto delle parti.
- Imposte: devono essere pagate l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e quella catastale. L’ammontare varia a seconda del tipo di immobile e se si tratta di “prima casa” o meno.
- Voltura catastale: è l’aggiornamento dell’intestazione dell’immobile presso il Catasto, per riflettere il nome del nuovo proprietario.
Il notaio svolge anche il ruolo di sostituto d’imposta: significa che calcola le imposte dovute, le riscuote dall’acquirente e le versa direttamente allo Stato, assicurando che tutto sia regolare. Questo rende l’intero processo più sicuro e semplificato per chi compra.tale), le incassa dall’acquirente e provvede al loro versamento all’Erario al momento della registrazione dell’atto.
📚 Fonti normative e di riferimento
- Codice Civile:
- Art. 832 c.c. (contenuto del diritto di proprietà)
- Art. 1350 c.c. (atti soggetti a forma scritta)
- Art. 1470 ss. c.c. (contratto di compravendita)
- Art. 2643 c.c. (atti soggetti a trascrizione)
- Art. 2657 c.c. (soggetti legittimati alla trascrizione)
- Art. 2700 c.c. (efficacia probatoria dell’atto pubblico)
- D.Lgs. 346/1990 (T.U. Imposta di registro, ipotecaria e catastale)
- Sito del Consiglio Nazionale del Notariato: www.notariato.it
- Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio